Art. 20.
(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea).

      1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea nonché per la formazione e la didattica, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.
      2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.